Servizi di Consulenza Tecnica di Parte per privati e Studi Legali
La Perizia forense redatta dal consulente tecnico di parte (CTP) fornisce al Procedimento, quindi al Giudice un ulteriore elaborato peritale, dal quale possono desumersi ulteriori elementi utili alla difesa.
A differenza del perito, il CTP non è tenuto a giurare in sede di affidamento di incarico e ha facoltà di accedere agli atti del Pubblico Ministero, accedere ai brogliacci di intercettazione per quello che riguarda le date e le ore relative alle varie registrazioni. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 c.p.c. alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Qualora il giudice non abbia indicato alcun termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni peritali.
Stefania perilli
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Pec
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