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Utilizzabilità registrazioni

Domande e Risposte

Registrazioni audio: quando e come possono essere utilizzate

Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono alcune sentenze tra cui: la n. 7239 dell’ 8 giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima in particolare stabilisce che «le registrazioni di colloqui anche all’insaputa dell’interessato sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al giudice”.

E la privacy?

Non si può invocare il diritto alla privacy per sostenere la illegittimità dell’intercettazione (sia di una conversazione che di una telefonata): la riservatezza non opera ovviamente quando è lo stesso titolare del relativo diritto a rinunciarvi, come nel caso in cui parli con altri.

La legge dice che è lecito registrare una conversazione tra presenti purché:

1.

non avvenga nella privata dimora dell’ignaro soggetto registrato o in altro luogo privato di pertinenza dello stesso: ad esempio, in casa della madre, l’abitazione di un suo parente o amico , il suo luogo di lavoro, presso il suo avvocato ecc. Se così fosse, il soggetto che registra integra il reato  di illecita interferenza nella vita altruiall’art.615-bis c.p.;

2.

a registrare sia un soggetto che fa parte del gruppo tra cui si sta tenendo la conversazione. In questo caso non vige alcun divieto. Questi può registrare.

In altre parole, la registrazione tra presenti effettuata nella dimora del registrato è illegittima solo se a farla è un terzo.

Se invece avviene nell’abitazione del soggetto registrante o in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio nella sua macchina) o, ancora, in una pubblica via o all’interno di un esercizio pubblico è perfettamente lecita dato che non viene compromessa la privacy.

Registrare senza partecipare è reato

E’ invece reato registrare conversazioni alle quali NON si partecipa (es. art. 167 TU privacy, art. 615bis c.p.), come ad es. nel caso di un registratore lasciato acceso in una stanza.

Efficacia probatoria della registrazione

Le registrazioni hanno un’efficacia probatoria diversa a seconda del tipo di processo in cui vengono utilizzate.

In merito, la giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 36747/2003) ha chiarito che il nastro contenente la registrazione vale come documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa.

Recentissima sentenza della Cassazione penale ( 3 febbraio 2017 n. 5241) con cui la Suprema Corte ha ribadito la liceità dell’utilizzo di registrazioni audio e video come prove documentali. In particolare, con la sentenza citata, si è chiarito che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari anche tramite il proprio smartphone, una conversazione con un’altra persona senza necessità che quest’ultima debba essere preventivamente informata. Il principio ribadito da tale decisione è che: “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi (..)costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico“. Ciò, anche perché, prosegue la Suprema Corte, “la persona che registra (o come nel caso nostro, che viene filmata dallo stesso autore del fatto)..è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso”.

Casi di illegittimità della registrazione

La registrazione è illegittima se:

  1. è effettuata da una persona terza oppure se la stessa non è presente alla conversazione audio;
  2. il soggetto “registrante” si allontana lasciando attivo un registratore e attende che il soggetto “registrato” dica qualcosa sentendosi libero di parlare;
  3. avviene in luogo di privata dimora del soggetto ignaro di esser registrato o in altro luogo privato di pertinenza dello stesso.

Stefania perilli

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